Geri Dön

Ceza Hukukunda objektif sorumluluk

Objective liability in criminal law

  1. Tez No: 41436
  2. Yazar: MUHARREM ÖZEN
  3. Danışmanlar: PROF.DR. NEVZAT TOROSLU
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Hukuk, Law
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1995
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 283

Özet

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Özet (Çeviri)

SOMMARIO L'antinomia tra responsabilitâ soggettiva e responsabilitâ oggetiva e tra i problemi centrali della evoluzione del diritto penale moderno. Rifuggendo dai poli estremi di un diritto penale oggettivo (incentrato sulla obiettiva lesio- ne del bene tutelato) e di un diritto penale soggettivo (incentrato sulla volontâ criminosa oppure sulla pericolositâ del soggetto), il diritto penale moderno tende a caratterizzarsi nelle molteplici combinazioni intermedie di un diritto penale misto, oggettivo-soggettivo. Nel processo di subietüvizzazione, che 'ha caratterizzato la storia della responsabilitâ penale, il diritto penale moderno da un lato e andato abbando- nando non solo la responsabilitâ per fatto altrui, che appartiene ai primordi del diritto penale o a momenti regressivo-terroristici della storia di un popo- lo, ma altresi la responsailitâ oggettiva, che costituisce pür sempre l'espressi- one di una concezione giuridica rozza, incapace oncora di cogliere il valore delle attivitâ interne del soggetto e propria di epoche storiche superate. Dall'altro, perö, ha parimenti respinto le punte piü avanzate di tale processo di subiettivizzazione, segnate dalla responsabilitâ personale, per la quale il gi- udizio di colpevolezza ha per oggetto non il“singolo fatto commesso”, ma la stessa“personalitâ”del soggetto, trosformandosi cosi l'illecito penale in il- lecito personale e il diritto penale da“diritto penale del fatto”a“diritto enale dell'autore.”268II principio di soggettivitâ del fatto sta ad indicare che, per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo, ma occorre altresi che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista cioe non solo un nesso causale ma anche un nesso psichico tra l'agente ed il fatto criminoso. E svolge un'ulteriore funzione di delimitazione dell'illecito pe- nale. Tale veritâ Ğ il risultato del processo di subiettivizzazione che ha carat- terizzato la storia della responsabilitâ penale e che puö schematizzarsi nei progressivi passaggi della responsabilitâ per fatto altrui, della responsabilitâ oggettiva. della responsabilitâ colpevole fino aile forme estreme della respon¬ sabilitâ personale. Nella responsabilitâ per fatto altrui il soggetto risponde del fatto di altri senza che egli abbia dato alcun contributo causale al verificarsi. Coü'affermarsi della responsabilitâ colpevole il soggetto e chamato a rispon- dere soltanto del fatto proprio, che sia a lui attribuibile anche psicologica¬ mente, in quanto posto in essere con dolo o, quanto meno, con colpa. Perche un fatto costituisca reato non basta che un soggetto l'abbia realizzato materialmente, ma â necessario che l'abbia realizzato püre colpevolmente. La responsabilitâ oggettiva si ha, invece, quando il soggetto risponde di un fatto“proprio”, poiche da lui materialmente causato, ma sulla mera base della esistenza del rapporto di causalitâ tra condotta ed evento ed indipende- temente da qualsiasi nesso psichico tra il fatto e l'agente. L'agente e, pertan- to, chiamato a rispondere dei risultati della şua condotta, anche se rispetto ad essi nessun rimprovero puö essergli mosso, neppure di semplice leggerez- za. La sola causazione del danno legittima la reazione punitiva. Espressione di una concezione giuridica rozza, incapace ancora di coagliere il valore delle attivitâ interne, tale responsabilitâ contrassegna i primordi del diritto penale 269e, piu tardi, il diritto penale influenzato dalle concezioni giuridiche dei popoli germanici. Mentre vari codici modern (norvegese, danese, ece.) hanno bandi- to ogni resiuduo di responsabilitâ oggettiva, altri, compreso quelli İtaliano e turco, ne conservano. La caratteristica di questo specie di responsabilitâ consiste nel l'accllo di un evento al soggetto sulla base del solo rapport di cousalita, indipen- dentemente dal concorso del dolo o della colpa. Per effetto di essa l'agente e chiamato a rispondere dei risultati della şua azione anche se rispetto ai me~ desimi nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, gli puö essere mosso. La responsabilitâ oggetiva, insomma, prescinde da ogni indagine sull'atteggiamento psichico del soggetto nei riguardi dell'evento cagionato, ma non prescinde dal nesso eziologico e quindi non puö essere confuso con la responsabilitâ per fatto di terzi. Notiamo che anche nei casi di responsa- biltâ oggettiva si richiede che l'azione od omissione sia attribuibile al volere del soggetto, perchâ tale regola non subisce ecezzioni. Quasta specie di responsabilitâ, che il nostro codice ha creduto di con- servare, e oggetto di vivaci critiche, e bene a ragione, perche costituisce un residuo di concezione giuridiche superate, Essa e in contrasto con l'odierno coscienza giuridica, la quale reclama imperiosamente la piena realizzazione deli grande principio“nessuna pena senza colpa.”Per questo ragione la responsabilitâ oggettiva e stato abolita da vari codici moderni (norvegese, danese, austriaco, ece.), ed e augurabile che scompaia in una futuro riforma della nostra legislazione penale. I casi di responsabilitâ oggettiva esistenti nel nostro ordinamento giuri- dico sono, purtroppo, ancora numerosi. Qui occore occuparsi dei principali, e cioâ del delitto preterintenzionale, dei deltti aggravati dall'evento e dei reati 270commessi per mezzo della stampa. Si ha preterintenzione quando dall'azione o dalFomissione deriva un evento dannoso o pericoloso piû grave di quello voluto dall'agente. La prete¬ rintenzione comporta che vi e la volontâ di un evento meno grave (percosse o lesioni) mentre non vie la volontâ dell'evento piâ grave, che si verifica in conseguenza della condotta dell'agente. l'essenza della preterintenzione e controversa. Varie teorie sono state quindi formulate. A nostro modo di ve- dere, occorre riconoscere che l'evento preterintenzionale nel nostro diritto positivo viene imputato a titolo di responsabilitâ oggettiva. Si dicono aggravati dall'evento i delitti che subiscono un aumento di pe¬ na, allorche si verifica un ulteriore evento dannoso o pericoloso oltre quello che e richiesto per la loro esistenza: ulteriore evento che viene posto a cari- co del reo per il solo fatto che e derivato dal suo compertamento criminoso e, perciö, indipende temente dal concorso del dolo e della colpa. I reati agg¬ ravati dall'evento, costituiscono, la maggiore e piû tipica applicazione dell'istituto della responsabilitâ oggettiva. Nell'ambito di questa categoria una distinzione si rende necessario. Al- cane volte l'aggravamento si verifica in ogni caso, qualunque sia l'attaggia- mento psichico del reo in confronto ali' ulteriare evento. Cosi i delitti di ca- lunnia (art. 285), falsa testimonianza, falsa perizia (art. 286, 290), sono agg¬ ravati se dai fatti che li costituiscono derivano determinate condanne. Altre volte, invece, l'evente che aggrava il reato non deve essere voluto dall'agente, neppure in modo indiretto (dolo eventuale), perche altrimenti si verificherebbe una diversa figura criminosa. in questa categoria rientrano principalmente l'aborto non consentito, (art. 468. com. 4) e l'abbandono di persone minori o incapaci (art. 473). 271Particolarmente in questo terreno si rileva l'importanza di una nozione del rapporto causale che circoscriva in confini ragionevoli l'attribuibilitâ deü'evento. Se, infatti, si adotta senza limiti la teoria della conditio sine qua non, si perviene ad applicazioni che contrastano nel modo piû stridente col sentimento di giustizia. Per questo motivo deve seguire la teoria della causeli- ta umana. Una forma particolare di responsabilitâ si ha in relazione ai reati com- messi col mezzo della stampa, disciplinata dall'art. 16 del codice stampa. Nel caso di stampa periodica, il direttore responsabile risponde“per ciö solo”del reato commesso, salva la responsabilitâ dell'autore della pubblicazione. Trat- tondosi di stampa non periodica, allorche l'autore della pubblicazione e l'edi- tore ignoti o imputati, deli reato rispondele stampatore ovvero, se questi, era ignoto o non imputabile risponde il vendito. Qualora nessuro di queste persone sono nota o imputabile, rispondono tutti coloro che in qualsiasi mo¬ do avere divulgato gli stampati. 272

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